Il Prof.GRECO Giuseppe, ordinario di Lettere nonché Membro
effettivo eletto nelle RSU presso il Liceo Polivalente Statale “M.F.Quintiliano
di Siracusa”, presenta
Una Bozza di Protocollo
d'Intesa tra le RSU e i rispettivi Dirigenti Scolastici.
PREMESSA:
Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto
dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente Scolastico e delle R.S.U e
perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al
miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con
l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla
collettività.
La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono
condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali, ciò
costituisce pertanto impegno reciproco delle Parti che sottoscrivono l'intesa.
Articolo 1
Campo di
applicazione, decorrenza e durata
1. Il presente Protocollo d'Intesa è sottoscritto fra
l'Istituzione Scolastica: M.F. Quintiliano di Siracusa, rappresentata dal Dirigente Scolastico……………………………ed i
Rappresentanti Sindacali Unitari……………………………………………………………………… del Comparto
Scuola, sulla base di quanto previsto dal CCNL Scuola 26 maggio '99.
2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo
restando che quanto stabilito nel presente Protocollo d'Intesa, s'intenderà
tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali
nazionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
3. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o
integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
4. II presente Protocollo d'Intesa viene predisposto sulla
base ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalla normativa vigente e,
in particolare modo, entro quanto stabilito dal CCNL Scuola 4 agosto `95, dal
CCNL Scuola 26 maggio '99, dal CCNI Scuola 31 agosto '99, dal D.L.vo 29/'93,
dal D.L.vo 3961'97, dal D.L.vo 80/'98 e dalla L. 300/70
5. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente
Protocollo d'Intesa, la normativa di riferimento primaria in materia è
costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.
6. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione il Dirigente
Scolastico provvede a fare affiggerti copia integrale del presente Protocollo d'Intesa nelle Bacheche sindacali di
Istituto.
Articolo 2
Procedure di
raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica
1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o
sull'applicazione del presente Protocollo d'Intesa, si farà ricorso alla
procedura per la conciliazione, prevista dall'art. 16 dei C.C.N.L. 95/98. In
particolare le parti di cui al precedente articolo 1, comma 1, s'incontrano
entro cinque giorni dalla richiesta che deve essere formulata in forma scritta
e contenere l'indicazione degli articoli controversi e le argomentazioni a supporto della ipotesi di interpretazione
e/o modalità di applicazione sostenute.
2. Le parti si impegnano a non intraprendere iniziative
unilaterali nei dieci giorni successivi alla trasmissione della formale richiesta
scritta di cui al precedente comma.
Articolo 3
Assemblee sindacali
1. Secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6 del CCNL
Scuola 4 agosto '95, nel caso di assemblee in orario di servizio che
coinvolgano í dipendenti di un'unica istituzione scolastica, la durata massima
è fissata in due ore.
2. II personale Docente ed A.T.A. può essere invitato a
partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.
3. II Dirigente Scolastico predispone quanto necessario
affinché le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in
orario, sia fuori orario di servizio, vengano affisse nelle Bacheche sindacali
dell'Istituto e della Sede Staccata, nella stessa giornata in cui pervengono, o
al più tardi entro il giorno successivo.
4. Il Dirigente Scolastico provvede anche a trasmettere
tempestivamente le comunicazioni di cui al comma precedente a tutto il
Personale interessato anche nella forma di Circolari Interne all' Istituto.
5. Secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 9 lettera B del
CCNL Scuola 4 agosto '95, per le assemblee in cui è coinvolto anche il
Personale A.T.A., se la partecipazione è totale, il Dirigente Scolastico
stabilirà previa intesa con le R.S.U. la quota ed i nominativi del personale
tenuto ad assicurare i servizi essenziali.
6. In mancanza di un'Intesa ai sensi dei comma precedente, il
Dirigente Scolastico può chiedere la permanenza in servizio al massimo di n….
Assistent Amministrativ e di n…..Collaborator Scolastic per ogni sede scolastica dell'Istituto.
7. Qualora si renda necessaria l'applicazione di quanto
previsto nel comma precedente, il Dirigente Scolastico sceglierà i nominativi
sulla base delle disponibilità dichiarate, o in assenza tramite sorteggio,
seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.
8. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione,
espressa in forma scritta presso la sede di servizio, da parte dei Personale in
servizio nell'orario di svolgimento dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini
del computo del monte ore individuale annuale ed è irrevocabile, cosicché i
partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori
adempimenti.
9. Fermo restando il contenuto dell'art.13 comma 12 del CCNL 4
agosto '95, le assemblee territoriali fuori orario di servizio possono essere
indette dalle R.S.U. delle singole istituzioni scolastiche, previa intesa con
le rispettive Segreterie Sindacali Provinciali
Articolo 4
Permessi
sindacali
1. Le Rappresentanze Sindacali
Unitarie (R.S.U.) possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di
assemblee di cui all'art. 13 del CCNL ‑
Scuola 4 agosto `95, per la partecipazione alle riunioni degli organismi
statutari delle rispettive Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma
2 e 47 bis dei D.L.vo 29/'93 e successive modificazioni, e per gli appositi
incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui all'art.6 del CCNL
Scuola 26 maggio'99.
2. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono
essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità
previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore.
3. In caso di fruizione di permessi sindacali orari si seguirà
il criterio che raggiunte le 6 ore fruite (anche in più giornate) al R.S.U. coinvolto
verrà sottratta una giornata di permesso dal numero di giornate di permesso
sindacale complessivamente disponibili.
4. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente
comma 3, è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico in via esclusiva
dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di
cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis, del D.L.vo 29/93 e successive modificazioni
tramite atto scritto, cosicché le R.S.U. non sono tenute ad assolvere a nessun
altro adempimento per assentarsi.
5. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la
concessione dei permessi di cui al precedente comma 1 si configura come un atto
dovuto, a prescindere dalla compatibilità delle esigenze di servizio con
l'assenza del R.S.U.
6. Con successivo accordo saranno definite le modalità di
fruizione degli ulteriori permessi orari spettanti ai Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.).
ARTICOLO
5
Agibilità
sindacale all'interno della scuola
1. Le strutture sindacali territoriali possono inviare
comunicazioni e/o materiali alle R.S.U. tramite lettera scritta, fonogramma,
telegramma, fax, e posta elettronica.
II Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione
alle R.S.U. di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste
viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.
2. II Dirigente Scolastico predispone presso la sede in cui il
Rappresentante sindacale presta servizio, un'apposita cartella RSU nella quale
inserisce tutti gli atti e documenti
sui quali sia prevista informazione preventiva e successiva, nonché tutti gli
atti e documenti sui quali sia prevista attività di contrattazione integrativa
di scuola. Nella suddetta cartella vengono anche inseriti tutti gli atti ed i
documenti emanati dall'istituzione scolastica attinenti gli argomenti di cui
all'art. 6 dei CCNL 26/5/1 999 e tutte le disposizioni relative al medesimo
oggetto inviate dal Provveditorato agli Studi e/o dalla Direzione Generale
Regionale e/o dal Ministero della Pubblica Istruzione in modo da assicurare
alle RSU una completa informazione.
• (N. B. verranno comunque consegnate ad ogni RSU le
informazioni relativa a:
1.
I verbali del Consiglio di Istituto sull'organizzazione e la programmazione
annuale della vita e delle attività della scuola, nonché sui criteri di
utilizzazione delle strutture (D.L.vo n.297/1 994, art. 10) ed i verbali del
Collegio Docenti per tutte le delibere inerenti la programmazione e
l'organizzazione.
2.
II Piano dell'Offerta Formativa per il corrente anno scolastico sul
funzionamento delle attività didattiche con annessi i relativi piani di studio
circa lo svolgimento delle esperienze dei singoli laboratori.
3. II verbale della riunione informativa del
personale A.T.A. sugli specifici aspetti di carattere generale e organizzativo
inerenti al Piano attuativo dell'Offerta Formativa, convocata dal Dirigente
Scolastico (art. 19, comma 5 CCNL99), nonché i criteri d'individuazione sia dei
profili, sia del personale da impiegare in attività retribuite con il fondo
d'Istituto.
Il piano-
attività del personale ATA predisposto
dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Art. 52, comma 10.1 CCNL
99.
4.
La delibera della Giunta Esecutiva per la determinazione dell'organico degli
Assistenti Tecnici per il corrente anno scolastico.
5.
L'organico (adeguamento dell'organico di diritto) di tutti gli altri profili
del personale scolastico nel corrente
anno scolastico.
6.
Le classi/studenti con le proposte per la loro formazione, i corsi funzionanti
e le attività nel corrente anno scolastico, nonché i corsi integrativi o
progetti finanziati dal fondo d'Istituto, o cofinanziati dall'unione Europea e
da altri Enti. Le attività
extracurricolari in orario pomeridiano o di preparazione alla pratica
sportiva, i corsi di istruzione e
formazione (Note Tabelle D LI 201 del
10/08/2000 e le attività aggiuntive.
I criteri di
utilizzazione e di retribuzione del personale interno, o esterno in tutte le
attività di cui sopra, anche in relazione all'intensificazione del lavoro di
ciascun dipendente dovuto alla messa in atto dell'autonomia scolastica.
I criteri di assegnazione delle ore a disposizione e delle
ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti.
Il calendario delle attività collegiali aggiuntive e
funzionali all'insegnamento tali da non superare le 40 ore annuali per docente.
7.
Le eventuali convenzioni organizzative e culturali con Enti e Associazioni
esterne, nonché le forme assicurative contro gli infortuni del personale
adottate dalla Scuola con gli enti specifici del settore.
8.
L'articolazione dell'Istituto: uffici aule utilizzate, laboratori e reparti
magazzino/i, palestre, spazi esterni, succursali, strutture destinate
all'attività didattica e sportiva (Note Tabe e D.M. 201 del 1010812000)
9.
II Piano delle risorse predisposto dal Direttore Servizi Generali e
Amministrativi relativo al Fondo dell'istituzione scolastica, ai finanziamenti
ex Legge n.440/1 998 e ad eventuali altri stanziamenti, o risorse di qualsiasi
provenienza per l'anno scolastico in corso.
Le somme a disposizione per l'attività di aggiornamento e.
formazione in servizio di tutti i profili professionali del personale
scolastico. Saranno esplicitati: la programmazione dell'attività di
aggiornamento, di formazione del personale ed i criteri che regolano i permessi
che permettano la partecipazione attiva e passiva a tali corsi.
3. AI di fuori dell'orario di servizio del R.S.U. allo stesso
e' consentito, per motivi di carattere sindacale, di comunicare con il resto
del Personale anche durante l'orario di servizio del Personale medesimo.
3. Al di fuori dell'orario di servizio, per motivi di ordine
esclusivamente sindacale, alle R.S.U. è consentito l'uso gratuito del telefono
(esclusivamente per telefonate urbane e/o intercomunali nell'ambito della
Provincia), del fax (esclusivamente per trasmissioni nell'ambito dei territorio
della Regione), del ciclostile e della fotocopiatrice (in entrambi ì casi per
la quantità indispensabile di copie).
4. Fuori dell'orario di servizio, alle R.S.U. è
quotidianamente garantito l'uso gratuito di un Personal Computer e di una
stampante, di uno scanner, del modem, compreso il libero utilizzo della posta
elettronica e la disponibilità di un congruo spazio Web nell'ambito del sito
Internet della scuola ‑ per elaborare, gestire, ricevere, spedire e
stampare il materiale sindacale da distribuire al Personale della scuola o
proveniente dalle strutture sindacali territoriali o a queste ultime diretto.
5. In casi palesemente urgenti, oggettivamente indifferibili e
non procrastinabili, quanto previsto dai precedenti commi 5 e 6 è consentito
anche durante l'orario obbligatorio di servizio, seppure sempre al di fuori
dell'orario obbligatorio di lezione.
6. Per favorire i lavori assembleari verranno altresì forniti
dalla scuola alle RSU lucidi formato A4 per realizzare su tali supporti la
stampa di presentazioni elettroniche (realizzate con software tipo: Power
point) per la proiezione nelle Assemblee Sindacali del personale ‑ nella
misura di 30 lucidi per ogni assemblea. In alternativa, nello spazio dove avrà
luogo l'Assemblea Sindacale dovrà essere predisposto, da un tecnico della
scuola, un Personal computer connesso con videoproiettore (o connesso con FLAT SCREEN) lo schermo per la proiezione
e una lavagna luminosa
7. In tutte le sedi scolastiche, alle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47
bis del D.Lgs.29/93 e successive modificazioni, è garantito l'utilizzo di
un'apposita Bacheca sindacale ai fini dell'esercizio del diritto di affissione
di cui all'art.25 della L.300/70.
8. Le Bacheche sindacali di cui al comma precedente sono
allestite in via permanente in luoghi accessibili, visibili, non marginali, di
normale frequentazione da parte del Personale in servizio a scuola.
9. Le R.S.U. hanno diritto di affiggere nelle Bacheche di cui
ai precedenti commi 8 e 9 materiale di interesse sindacale e del lavoro, senza
preventiva autorizzazione dei Dirigente Scolastico.
10. Stampati e documenti possono essere direttamente inviati
alle scuole dalle strutture sindacali territoriali, oppure esposte e siglate
dalle R.S.U.
11.In tutte le sedi scolastiche. alle R.S.U. e' riservato un
locale idoneo per riunioni e incontri, nonché l'utilizzo di un armadio per la
raccolta del materiale sindacale.
12. Fermo restando l'obbligo del puntuale adempimento dei propri
doveri contrattuali, senza compromettere il normale svolgimento del lavoro,
all'interno delle singole istituzioni scolastiche a lavoratrici e lavoratori è
consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la
propria Organizzazione Sindacale, secondo quanto disposto dall'art.26 della L.
300/70.
Articolo 6
Patrocinio e
patronato
1. Le R.S.U., ed i Sindacati Territoriali, su delega degli
interessati al fine della tutela loro richiesta, hanno diritto di accesso agli
atti in ogni fase di qualsiasi procedimento. Il rilascio di copia degli atti
avviene senza oneri e, di norma, entro due giorni dalla richiesta e comunque
non oltre i 10 giorni.
2. Gli Istituti di Patronato Sindacale hanno diritto di
svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro su tutte le materie previste
dalla normativa vigente.
3. Le R.S.U. e le Segreterie Provinciali e/o Regionali delle
Organizzazioni Sindacali hanno diritto di accesso agli atti della scuola su
tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui
all'art.6 dei CCNL Scuola 26/05/99. II rilascio di copia degli atti personali
avviene, senza oneri di segreteria, di norma entro 2 giorni dalla richiesta e
comunque non oltre i 10 giorni.
4. La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi
precedenti può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo
in seguito ad espressa richiesta dell'Amministrazione Scolastica.
5. Le lavoratrici ed i lavoratori in attività od in quiescenza
possono farsi rappresentare, previa delega scritta, da un Sindacato o da un
Istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti
prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Amministrazione
Scolastica.
Articolo 7
Programmazione
degli incontri
1. Entro il 15 settembre di ciascun anno scolastico, il
Dirigente Scolastico ed R.S.U. concordano un calendario di incontri allo scopo
di effettuare in tempo utile la contrattazione decentrata sulle materie
previste dall'art.6 del CCNL Scuola 26 maggio '99.
(per il presente anno scolastico, vista la tardiva
determinazione delle RSU (elezioni 13 dicembre) si procederà a intese se pur
tardive sugli oggetti ancora non superati)
2. La contrattazione decentrata sulle materie previste
dall'art.6 del CCNL Scuola 26 maggio '99 avranno luogo secondo il calendario di
cui al comma precedente e comunque in incontri programmati ed annunciati con un
preavviso di almeno 8 giorni.
3. Gli incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di
cui all'art.6 del CCNL Scuola 26 maggio '99 avranno luogo di mattina e le
R.S.U. fruiranno a tal fine dei Permessi Sindacali previsti a tale scopo. In
caso di fruizione di permessi sindacali orari si seguirà il criterio che
raggiunte le 6 ore fruite verrà sottratta una giornata di permesso dal numero
di giornate complessivamente disponibili.
4. Al fine di rendere maggiormente trasparenti, rapidi ed
efficaci gli incontri di cui ai precedenti tre commi sarà possibile' procedere
in preparazione degli incontri stessi allo scambio di materiali in progress tra le RSU e II Dirigente scolastico tramite
posta elettronica
Articolo 8
Composizione
delle delegazioni
1. Secondo quanto previsto dall'art.9 del CCNL Scuola 26
maggio '99 le delegazioni sono così composte:
• per la parte pubblica: dal Dirigente Scolastico
• per le organizzazioni sindacali : dalle RSU
2. II Dirigente Scolastico può avvalersi dell'assistenza dei
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e di personale interno alla
scuola esperto sulle materie in contrattazione.
3. In ogni fase degli incontri le RSU possono avvalersi
dell'assistenza delle rispettive OO.SS. territoriali di categoria, quando siano
in discussione argomenti aventi rilevanza nell'applicazione del CCNL e del
CCNI, ai sensi degli artt. 47, comma 2 e 47‑bis del D. Lgs 29/93 e
successive modificazioni. AI termine degli incontri è redatto un verbale,
sottoscritto dalle Parti.
4. Gli incontri per il confronto ‑ esame possono
concludersi con un'intesa oppure con un disaccordo. In caso di disaccordo, nel
relativo verbale devono essere riportate le diverse posizioni.
Articolo 9
Contingenti
minimi di Personale Educativo ed A. T. A. in caso di sciopero
Premesso che ai sensi dell'art.6 dei CCNL Scuola 26!05/99 i
contingenti minimi di Personale Educativo ed A.T.A. in caso di sciopero sono
oggetto di contrattazione decentrata a livello di singola istituzione
scolastica.
In mancanza di specifica contrattazione decentrata
effettuata ai sensi del comma precedente, per quanto concerne la materia
oggetto del presente articolo si applica quanto disposto dal comma seguente.
1. Secondo quanto definito dalla L.146/90, dalla L.8312000,
dall'apposito Allegato al CCNL Scuola 26/05/99 e dall'Accordo Integrativo
Nazionale del 08/10/99, si conviene che in caso di sciopero dei Personale
Educativo ed A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in
presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:
• Svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini
finali: al massimo n.1 Assistente Amministrativo, n.1 Assistente Tecnico, e n.1
Collaboratore Scolastico, per ogni
sede scolastica .
• La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi:
al massimo n.1 Assistente Tecnico e n.1 Collaboratore Scolastico;
• II pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei: al
massimo il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, n.1 Assistente
Amministrativo e n.1 Collaboratore Scolastico;
2. Resta inteso che i lavoratori vanno inseriti nei contingenti
minimi (art.6 CCNL 26.5.'99) effettuando la scelta tra chi si sia dichiarato
disponibile o in alternativa per sorteggio e effettuando una rotazione del
personale coinvolto in tali contingenti nel caso che tale necessita' si
ríproponga più volte nello stesso anno scolastico
3. AI di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma
precedente, non potrà essere impedita l'adesione totale allo sciopero . di
lavoratrici e lavoratori, in quanto nessun atto autoritativo potrà essere
assunto dal Dirigente Scolastico nei confronti dei Dipendenti senza un apposito
accordo con le R.S.U.
4. Nel caso di eventuali scioperi, entro 48 ore il Dirigente
Scolastico, consegna alle R.S.U. ed invia alla Direzione Scolastica Regionale,
per il tramite degli Uffici Scolastici Provinciali, una comunicazione
scritta riepilogativa del numero esatto
degli scioperanti, con la relativa percentuale di adesione.
5. I Dipendenti precettati ufficialmente per l'espletamento
dei servizi minimi di cui al precedente comma 3, vanno computati fra coloro che
hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute
stipendiali.
Articolo 10
Trasparenza e
semplificazione
1. II Dirigente Scolastico e le R.S.U. concordano le modalità
di applicazione dell'art. 10 del C.C.N.L., in materia di semplificazione e
trasparenza.
2. Al fine di eliminare
le fiscalità burocratiche che aggravano l'adempimento degli obblighi dei
dipendenti (art. 10 comma 1) II Dirigente scolastico si impegna a non
emettere e diffondere più di due Circolari Interne al mese (salvo il
verificarsi di situazioni eccezionali). Le circolari provenienti da altra fonte
(Ufficio scolastico provinciale, ministero P.I.) verranno rese note mediante
inserimento in ordine di data in apposito faldone a disposizione del personale
mentre in altro faldone verranno raccolte, sempre per data, le comunicazioni di
altri Enti e Soggetti
anche privati.
3. Le circolari contenenti informazioni sugli obblighi di
servizio del personale dovranno essere fatte controfimare dal personale per
presa visione.
4. II Dirigente Scolastico e le R.S.U. hanno libera facoltà di
rendere pubblica la documentazione prodotta e/o ricevuta a supporto delle
trattative sindacali anche di scuola (atti e documenti di cui al precedente
art.5 comma 3, i Materiali in progress di cui all'art. 7 comma 4, ecc.)
Articolo 11
L.241/90 e tutela della privacy
1. L'affissione all'Albo ufficiale della Scuola dei
prospetti riepilogativi dell'utilizzo del Fondo dell'Istituzione Scolastica
comprensivi dei nominativi di tutto il personale: direttivo, docente,
amministrativo, tecnico ed ausiliario, delle attività, degli impegni, degli
orari e relativi compensi, non costituisce violazione della normativa vigente
sulla privacy in quanto debitamente applicativa di precise disposizioni contrattuali.
2. Copia dei prospetti di cui al comma precedente viene
consegnata tempestivamente anche alle R.S.U.
Articolo 12 .
Clausola di salvaguardia
Resta salvo il diritto, per le Organizzazioni Sindacali di
cui al precedente articolo 1 comma 1, di adire eventualmente le vie legali
nelle sedi giudiziarie ritenute opportune per garantire l'applicazione
dell'art.28 della L.300/70, avente per oggetto la repressione della condotta
antisindacale.
II Dirigente Scolastico…………………………………………………
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II Rappresentante della ........................…………………..
II Rappresentante della ……………………………………
Siracusa ……………..
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