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I TAGLI PER LA
SCUOLA E L'UNIVERSITA'
Nei successivi Testi
integrali dei Decreti Legge 133 e 137 sono sottolineati le parole che sembrano più significativi per la
lotta studentesca e in particolare sono contro:
CON COLORE ROSSO: Gli
Studenti non universitari
CON COLORE AZZURRO: Gli
Studenti universitari
CON COLORE FUCSIA: Il
Personale Scolastico
CON COLORE MARRONE: Le
Famiglie
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LEGGE FINANZIARIA 2008
DECRETO LEGGE 133
Art. 16.
Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università
1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle
leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e
finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria
trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione
e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera
a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della
delibera.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e
passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di
dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto dell'Agenzia
del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università
trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le
operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i
propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e
operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e' ammessa
in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi,
rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli
statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al
perseguimento degli scopi delle medesime.
5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle
fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti
dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del
soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a
favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento. [QUESTO
SIGNIFICA CHE, ESSENDO UNA ISTITUZIONE PRIVATA, DEVE PAGARE SOLO IL 10% DI
QUANTO PAGA UNA NORMALE SOCIETA']
6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo
statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni
universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella
fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.[QUESTO
SIGNIFICA CHE LA FONDAZIONE,ESSENDO PRIVATA, POTRA' ASSUMERE TUTTI COLORO CHE I
SUOI DIRIGENTI DESIDERANO]
7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme
dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale,
organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente
articolo. [QUESTO SIGNIFICA CHE LE TASSE
UNIVERSITARIE POSSONO AUMENTARE IN MODO ESPONENZIALE]
9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura
l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta
fermo il sistema di finanziamento pubblico;[QUESTO
SIGNIFICA CHE OLTRE AL PROPRIO FINANZIAMENTO-INCLUSE LE CARISSIME TASSE DAGLI
ALUNNI- PUO' AVERE ANCHE FINANZIAMENTI DALLO STATO] a tal fine, costituisce
elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati
di ciascuna fondazione.
10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni
universitarie e' assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni
vigilanti.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie
secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce
annualmente al Parlamento.
12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione
della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di
rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
nomina un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, con il compito di salvaguardare la corretta
gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei
nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al
personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il
trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le
disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il
presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.
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Art. 64.
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una
piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno
scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad
incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da
realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un
accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche
conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.
2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri
previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio
2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica
della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008[QUESTO
SIGNIFICA CHE PER OGNI PROVINCIA OGNI CENTO DIPENDENTI BEN 17 PERDERANNO
IL POSTO].
Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore
ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere
delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi
volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e
strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza
al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti
da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di
cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui
al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale
assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico,
attenendosi ai seguenti criteri:
a) razionalizzazione ed accorpamento delle
classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;
b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi
ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei
relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c) revisione dei criteri
vigenti in materia di
formazione delle classi;
d) rimodulazione dell'attuale organizzazione
didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per
il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e) revisione dei criteri e dei parametri
vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del
personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
f) ridefinizione dell'assetto
organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la
determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete
scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione
dell'offerta formativa;
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato,
le regioni e gli
enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del
disagio degli utenti.
4-bis) Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di
razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4,
nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le
risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le parole da: «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e
specifici» sino a: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle
seguenti: «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione
e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi
contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui al comma 624 del presente articolo».
4-ter) Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione
per l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per
l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui
alle lettere a) ed e) del comma 4.
[QUESTO SIGNIFICA CHE I GIOVANI LAUREATI NON
POTRANNO SPECIALIZZARSI NEI TEMPI SPERATI]
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di
razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e
puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi
prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche
contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del
presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie
lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650
milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a
3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo
al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e' costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e
senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze,
con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al
presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli
obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le
occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di
risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1,
comma 621, lettera b) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e' destinata,
nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate
per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale
della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con
riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi
corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in
un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno
successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e
saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale
conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.
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Art. 66.
Turn over
1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31
dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di
personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle
dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente
decreto.
2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole
«per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e
le parole «per ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo
anno».
3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle
cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di
personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per
cento delle unità cessate nell'anno precedente.[QUESTO
SIGNIFICA CHE NEL 2009 OGNI 10 PERSONE CHE VANNO IN PENSIONE SOLO UNA PERSONA
SARA' ASSUNTA]
4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole
«per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2008».
5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di
personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente
di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento
di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni
caso il numero delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per
ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno
precedente. [QUESTO SIGNIFICA CHE
NEL 2009 OGNI 10 PERSONE CHE VANNO IN PENSIONE SOLO UNA PERSONA SARA'
STABILIZZATA]
6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e'
sostituito dal seguente: «Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma
523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo
indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel
limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa
annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e' istituito un
apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le
modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.».
7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20
per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In
ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per
ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente. [QUESTO
SIGNIFICA CHE NEL 2010 E 2011 OGNI 10 PERSONE CHE VANNO IN PENSIONE SOLO DUE
PERSONE SARANNO ASSUNTE]
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una
spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può
eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente. [QUESTO
SIGNIFICA CHE NEL 2012 OGNI 10 PERSONE CHE VANNO IN PENSIONE SOLO CINQUE PERSONE
SARANNO ASSUNTE]
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le
modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni
interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute
nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle
unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi
organi di controllo.
11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del
personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si
applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a
quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica
la specifica disciplina di settore.
12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come
modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n.
244 le parole «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle parole «A
decorrere dall'anno 2013».
13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio
2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università. Nei
limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il
personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici
requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per
l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al
presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma,
l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a)
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il
finanziamento ordinario delle università, e' ridotta di 63,5 milioni di euro
per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro
per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2013.
14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unità di personale
da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate
nell'anno precedente.
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DECRETO LEGGE 137 DELLA FINANZIARIA 2008
Decreto-legge 1 settembre 2008 n. 137
"Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'"
(Gazzetta Ufficiale n. 204 dell'1 settembre 2008)
Art. 1.
Cittadinanza e Costituzione
1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una
sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione
e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel
secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza
e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e
del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono
avviate nella scuola dell'infanzia.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 2.
Valutazione del comportamento degli studenti
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e
sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di
secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il
comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede
scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli
interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della
propria sede.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento
e' espressa in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal
consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e
determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di
corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente
disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i
criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al
voto insufficiente, nonche' eventuali modalità applicative del presente
articolo.
Art. 3.
Valutazione del rendimento scolastico degli studenti
1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione
periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle
competenze da essi acquisite e' espressa in decimi ed illustrata con giudizio
analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la
valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la
certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi.
3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione
del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in
ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e'
abrogato e all'articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;
b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite
le seguenti: «, espressa in decimi,»;
c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione sul» sono
sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;
d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa fino
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5;
e) e' altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con<> la
valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico
espresso in decimi.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalità
applicative del presente articolo.
Art. 4.
Insegnante unico nella scuola primaria
1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui all'articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 e'
ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi
affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario
di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle
esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di
una più ampia articolazione del tempo-scuola.[QUESTO
SIGNIFICA CHE IN TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LE LEZIONI SARANNO NELLE ORE
ANTIMERIDIANE. CESSERA' IL TEMPO PIENO. VI POTRANNO ESSERE SOLO ORE SUPPLETIVE
SOLO SE RICHIESTE ESPRESSAMENTE DALLE FAMIGLIE]
2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui
all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' definito il trattamento
economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario
d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
Art. 5.
Adozione dei libri di testo
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali
l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio,
salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere
separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate
esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a
valere per il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinche'
le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri di testo
siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 6.
Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria
1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della
formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di
tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato
e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella
scuola primaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno
sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione
primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7.
Sostituzione dell'articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
sostituito dal seguente:
«433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni,
possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I
laureati di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi previsto, sono
ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano
l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora
posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole
immediatamente successiva al concorso espletato.».
Art. 8.
Norme finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
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Testo integrale del decreto legge “Gelmini” approvato dal
Senato
Il testo integrale del decreto legge 137/2008 (decreto
“Gelmini”) approvato da Camera e Senato (in grassetto
le modifiche apportate in corso di conversione)
DECRETO
LEGGE 137 dell’1 settembre 2008
Disposizioni
urgenti in materia di istruzione e università
Articolo
1.
(Cittadinanza
e Costituzione)
1.
A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, oltre ad
una sperimentazione nazionale, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di
formazione del personale finalizzate all’acquisizione nel primo e
nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze
relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell’ambito delle aree
storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo
previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola
dell’infanzia.
1-bis.
Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale,
definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative
per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia
ordinaria e speciale.
2.
All’attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Articolo
2.
(Valutazione
del comportamento degli studenti)
1.
Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e
successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema
disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di
secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato
il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di
permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla
partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati
dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
1-bis.
Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per
l’anno 2008, a seguito di quanto disposto dall’articolo 1, commi
28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, non utilizzate alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di
interventi per l’edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli
istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei
medesimi. Al riparto delle risorse, con l’individuazione degli
interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in coerenza con
apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari.
2.
A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del
comportamento è effettuata mediante l’attribuzione di un
voto numerico espresso in decimi.
3.
La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita
collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione
complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la
non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo
del ciclo. Ferma l’applicazione della presente disposizione
dall’inizio dell’anno scolastico di cui al comma 2, con decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva
gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi,
nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.
Articolo
3.
(Valutazione
sul rendimento scolastico degli studenti)
1.
Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione
periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la
certificazione delle competenze da essi acquisite sono
effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in
decimi e illustrate con giudizio analitico sul
livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.
1-bis.
Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all’unanimità,
possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
2.
Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo
grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli
alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché
la valutazione dell’esame finale del ciclo sono effettuate mediante
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi.
3.
Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi
alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del
ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta
a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore
a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
3-bis.
Il comma 4 dell’articolo 185 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
«4.
L’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo è espresso con
valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione
analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di
maturazione raggiunti dall’alunno; conseguono il diploma gli
studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi».
4.
Il comma
3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, è abrogato.
5.
Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, si provvede al
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti,
tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della
disabilità degli alunni, e sono stabilite eventuali
ulteriori modalità applicative del presente articolo.
Articolo
4.
(Insegnante
unico nella scuola primaria)
1.
Nell’ambito degli obiettivi di razionalizzazione di
cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
nei regolamenti previsti dal comma 4 del
medesimo articolo 64 è ulteriormente previsto che le
istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono
classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di
ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto
delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più
ampia articolazione del tempo-scuola.
2.
Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento
economico dovuto all’insegnante unico della scuola primaria, per le
ore di insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di
insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
2-bis.
Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo,
il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ferme
restando le attribuzioni del comitato di cui all’articolo 64, comma
7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla
verifica degli specifici effetti finanziari determinati
dall’applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal
1º settembre 2009. A seguito della predetta verifica, per le finalità
di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente
articolo, si provvede, per l’anno 2009, ove occorra e in via
transitoria, a valere sulle risorse del fondo d’istituto delle
istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse
rese disponibili ai sensi del comma 9 dell’articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei
risparmi di spesa conseguenti all’applicazione del comma 1, resi
disponibili per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo,
e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-ter.
La disciplina prevista dai presente articolo entra in vigore a partire
dall’anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del
ciclo scolastico.
Articolo
5.
(Adozione
dei libri di testo)
1.
Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano
libri di testo in relazione ai quali l’editore si è impegnato
a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che
per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento
da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di
specifiche e motivate esigenze, l’adozione dei libri di testo
avviene nella scuola primaria con cadenza
quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella
scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per
i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinchè
le delibere dei competenti organi scolastici concernenti
l’adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
Articolo
5-bis.
(Disposizioni
in materia di graduatorie ad esaurimento)
1.
Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di
aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il
biennio 2009/2010, ai sensi dell’articolo 1, commi 605, lettera c),
e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo
presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS)
o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo
didattico (COBASLID), attivati nell’anno accademico 2007/2008, e
hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle
predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in
base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
2.
Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e
sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi
attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il
primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione
dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e
32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di
concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.
3.
Possono inoltre chiedere l’iscrizione con riserva nelle suddette
graduatorie coloro che si sono iscritti nell’anno accademico
2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai
corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta
all’atto del conseguimento dell’abilitazione relativa al corso di
laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in
graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli
posseduti.
Articolo
6.
(Valore
abilitante della laurea in scienze della formazione primaria)
1.
L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della
formazione primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive
modificazioni, comprensivo della valutazione delle attività
di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di
esame di Stato e abilita all’insegnamento nella scuola
primaria o nella scuola dell’infanzia, a seconda dell’indirizzo
prescelto.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che
hanno sostenuto l’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze
della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata
in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di
entrata in vigore del presente decreto.
Articolo
7.
(Modifica
del comma 433 dell’articolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso
alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia)
1.
Il comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
è sostituito dal seguente:
«433.
Al
concorso per l’accesso alle scuole universitarie di
specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive
modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e
chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il
concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a
condizione che conseguano l’abilitazione per l’esercizio
dell’attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la
data di inizio delle attività didattiche di dette scuole
immediatamente successiva al concorso espletato».
Articolo
7-bis.
(Provvedimenti
per la sicurezza delle scuole)
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza
degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell’articolo 80, comma
21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, è destinato un importo non inferiore al 5 per cento
delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture
strategiche in cui il piano stesso è ricompreso.
2.
Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già
assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia
scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata in
vigore del presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai
sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488,
dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430 e
dall’articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431,
nonché quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state
effettuate movimentazioni a decorrere dal 1º gennaio 2006, sono
revocate. A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere,
ai sensi dell’articolo 134 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati, quantificano le
economie e ne danno comunicazione alla regione territorialmente
competente.
3.
La revoca di cui al comma 2 è disposta con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le
regioni territorialmente competenti, e le relative somme sono
riassegnate, con le stesse modalità, per l’attivazione di opere di
messa in sicurezza delle strutture scolastiche, finalizzate alla
mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto
per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007 dal
Ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni
e degli enti locali, ai sensi dell’articolo 1, comma 625, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’eventuale riassegnazione
delle risorse a regione diversa è disposta sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni.
4.
Nell’attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3
del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le
prescrizioni di cui all’articolo 4, commi 5, 7 e 9, della legge 11
gennaio 1996, n. 23; i relativi finanziamenti possono, comunque,
essere nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime modalità,
qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni
dall’assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino
l’impossibilità di eseguire le opere.
5.
Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina
un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per
assicurare l’immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici
scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di
particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il
soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono
individuati d’intesa con la predetta Conferenza unificata.
6.
Al fine di assicurare l’integrazione e l’ottimizzazione dei
finanziamenti destinati alla sicurezza sismica delle scuole, il
soggetto attuatore, di cui al comma 5, definisce il cronoprogramma dei
lavori sulla base delle risorse disponibili, d’intesa con il
Dipartimento della protezione civile, sentita la predetta Conferenza
unificata.
7.
All’attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro
competente, previa verifica dell’assenza di effetti peggiorativi sui
saldi di finanza pubblica.
Articolo
8.
(Norme
finali)
1.
Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-bis.
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
DISEGNO
DI LEGGE
Art.
1.
1.
Il decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni
urgenti in materia di istruzione e università, è convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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CONOSCERE
LA LEGGE 133/2008
PER
DIFENDERE L’UNIVERSITA’ PUBBLICA
"La storia umana diventa sempre di più una gara
tra la cultura e la catastrofe"
H.G. Wells
Cercherò
di essere il più breve e comprensivo possibile, ben sapendo
che in ogni caso vi saranno molte cose di cui scrivere,
sperando che tutti abbiano il tempo e la pazienza di leggere
quanto riportato sotto, e trovino la spinta per informarsi ed
informare quanta più gente possibile intorno a se, perché si
tratta di salvare l’università, una cultura di qualità per
tutti coloro che desiderano riceverla.
Più
che una legge, è un enorme calderone all’interno del quale
è stato gettato di tutto, ogni argomento con una qualche
valenza di tipo economico.
Il
testo della legge potete trovarla a questo indirizzo [http://web.camera.it/parlam/leggi/08133l.htm],
pubblicata sul sito web della Camera dei Deputati del
Parlamento Italiano.
Basti
pensare che questa legge ha chiamato in causa le seguenti
commissioni
- Commissione V BILANCIO E TESORO e VI FINANZE
- COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
- Commissione I AFFARI COSTITUZIONALI
- Commissione II GIUSTIZIA
- Commissione III AFFARI ESTERI
- Commissione IV DIFESA
- Commissione VII CULTURA
- Commissione VIII AMBIENTE
- Commissione IX TRASPORTI
- Commissione X ATTIVITA’ PRODUTTIVE
- Commissione XI LAVORO
- Commissione XII AFFARI SOCIALI
- Commissione XIIIAGRICOLTURA
- Commissione XIV POLITICHE UNIONE EUROPEA
- - COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI
REGIONALI
L’iter
parlamentare di questa maxi legge ha avuto inizio con la prima
lettura alla Camera dei Deputati il 2 LUGLIO, per concludersi
con l’approvazione il 6 AGOSTO 2008, e passare al Senato. Un
mese di discussione, due o tre giorni per settimana, nel
completo silenzio dei media nel periodo di minima attenzione
dell’opinione pubblica, in vacanza, ferie…
Arriviamo a discutere cosa questa legge decreta al riguardo
dell’università pubblica.
TAGLIO
DELLE RISORSE ECONOMICHE
DESTINATE
ALL’UNIVERSITA’PUBBLICA
E’
stata decisa da questa legge il taglio dei fondi destinati
all’università pubblica (FFO - fondo per il
finanziamento ordinario delle università) nella seguente
maniera.
Riduzione di:
- 63.5 milioni di euro per l’anno 2009
- 90 milioni di euro per l’anno 2010
- 316 milioni di euro per l’anno 2011
- 417 milioni di euro per l’anno 2012
- 455 milioni di euro a decorrere dell’anno 2013
per
un totale di 1441.5 milioni di euro almeno fino al 2013.
TRASFORMAZIONE
DELLE UNIVERSITA’ PUBBLICHE
IN
“FONDAZIONI DI DIRITTO PRIVATO”
Per
sopperire all’improvviso ammanco dei finanziamenti pubblici,
lo stato consente alle università di trasformarsi in fondazioni
di diritto privato..
Questo
passo sancirebbe la morte di un’istruzione
pubblica per tutti, consentendo alle fondazioni
universitarie di decidere l’entità delle tasse per gli
studenti, ed andando a ledere il fondamentale diritto allo
studio univesitario, tutelato dalla Costituzione Italiana
attraverso l’articolo 33, che recita:
Art.
33.
L'arte
e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La
Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed
istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Attualmente
la legge difatti sancisce che nell’anno solare, il gettito
delle tasse degli studenti non deve superare il 20%
dell’importo del finanziamento ordinario dello Stato (FFO),
cosa che di fatto pone un tetto massimo alle tasse che si
possono far pagare ad uno studente.
Con
il passaggio a fondazione l’università potrà (e vista
la mancanza di fondi, dovrà) chiedere qualunque cifra agli
studenti, senza dover rispondere a nessun tetto prefissato.
Una
retta universitaria da 10000 euro potrebbe essere uno standard
per il prossimo anno accademico.
Raggiungeremmo
uno standard tipo college americano, dove o si vince una borsa
di studio per meriti sportivi, o si è abbastanza ricchi da
poter far fronte ad una richiesta economica di tale portata.
Con l'entrata in vigore della legge 133/2008 si è andati a ledere
questo principio costituzionali, garantendo il diritto allo
studio ed ad una formazione di qualità solamente a chi può
far affidamento su una grande capacità economica, andando a
ledere il principio costituzionale di eguaglianza e pari
dignità tra i cittadini decretata dall’articolo 3
Art.
3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
È compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Al contempo
assisteremo alla definitiva violazione dell’articolo 9, che
recita
Art.
9.
La Repubblica
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica […]
vista la
sostanziale impossibilità delle università di mantenere una
gestione pubblica a seguito dei tagli economici e di personale
docente, di ricerca e tecnico – amministrativo subiti.
Oltre
a questo vi sono implicazioni riguardanti i poteri economici.
Le
università potranno “trovarsi uno sponsor” che li
finanzi. Inutile dire gli effetti devastanti che avrebbe un
controllo economico di questo tipo sulla ricerca in tutti i
vari settori universitari.
La
ricerca verrebbe condotta secondo le direttive impartite dalle
società finanziatrici, in base alla redditività a livello
economico!
TURN
OVER (articolo 66)
La
stessa legge ha imposto una drastica riduzione del personale
universitario alle facoltà stesse, che si trovano costrette
improvvisamente a mandare obbligatoriamente in pensione chi ha
maturato i requisiti necessari, o altrimenti licenziare parte
del proprio organico.
Logica
vorrebbe una sostituzione nelle posizioni didattiche per
mantenere l’offerta d’insegnamento.
La
legge 133 impone invece un turn over bloccato al 20%,
ovvero un nuovo assunto ogni cinque pensionamenti o
licenziamenti.
Come
pensiamo di mantenere una didattica di buon livello in questa
maniera?
Riassumendo
- Le facoltà devono ridurre gli organici entro i termini
imposti dalla legge, licenziando o pensionando
forzatamente
- Si può procedere all’assunzione ogni 5 pensionamenti
e/o licenziamenti
Matematicamente
qualcosa non torna. Si rinuncia a personale docente, chiedendo
ai ricercatori di mantenere il ruolo di insegnanti, mantenendo
la stessa retribuzione e lavorando fuori dai compiti stabiliti
dal loro contratto (che prevede 60 ore di ricerca, e nessun
obbligo all’insegnamento).
Con
questa situazione, l’unica soluzione sarebbe sopprimere
corsi d’insegnamento, fino a giungere addirittura alla
cancellazione dei corsi di laurea meno frequentati o
considerati di minor interesse.
In
questo rapido excursus informativo sono stati citati solamente
i problemi più grossi a cui questa legge condurrebbe, ma
basta leggere con attenzione il testo della legge, o
informarsi con chi già lo ha fatto prima di noi perché vi si
dischiudano gli abissi entro cui verrà gettata l’università
se tutto questo viene approvato in parlamento.
L’università
da pubblica diventerebbe un privilegio per i pochi che
potrebbero permettersi rette universitarie altissime, mentre
il livello qualitativo dell’insegnamento pubblico
crollerebbe a picco per la mancanza di docenti e la
soppressione di esami, nonché probabilmente anche di corsi di
laurea meno frequentati o considerati “di minore rilievo”.
Si
sta cercando di distruggere la nostra cultura ed obbligando le
università a svendersi a privati per sopravvivere, senza poi
garantire un livello di istruzione accettabile.
DIFENDIAMO
L’UNIVERSITA’ PUBBLICA
DALLA
LEGGE 133/2008