LEGGE SUL DOPING
è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2000, la legge concernente "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping". Il provvedimento, che entra in vigore il 2 gennaio 2001, contiene disposizioni di particolare rilevanza, anche di carattere penale, per tutti coloro che praticano attività sportiva o che sono comunque coinvolti nella organizzazione della stessa (CONI, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive, dirigenti, tecnici, medici e operatori sanitari...) introducendo profonde innovazioni sia alla disciplina che nei criteri e nella metodologia dei controlli antidoping finora vigenti in Italia. Si evidenziano di seguito i principali aspetti della nuova normativa: |
definizione di doping (art. 1)
trattamento consentito (art. 1)
classi delle sostanze dopanti (art. 2)
commissione vigilanza e controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive (art. 3)
laboratori per il controllo sanitario sull'attività sportiva (art. 4)
farmaci contenenti sostanze dopanti (art. 7)
disposizioni penali (art. 9)
Legge: "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e
(Approvata definitivamente dal Senato il 16 novembre 2000)
(Tutela
sanitaria delle attività sportive.
Divieto
di doping)
1.
L'attività sportiva è diretta
alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al
rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione
contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989,
ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522.
Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di
tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con
l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze dì qualsiasi natura che possano
mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti.
2. Costituiscono
doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a
pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a
modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di
alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
3.
Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la
somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente
attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni
patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei
controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel
comma 2.
4.
In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e
certificate dal medico, all'atleta stesso può essere prescritto specifico
trattamento purché sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e
specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti
dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l'atleta ha l'obbligo di
tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può
partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché
ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.
(Classi
delle sostanze dopanti)
1.I
farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche
mediche, il cui impiego è considerato doping a norma dell'articolo 1, sono
ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di
Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522, e
delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.) e degli
organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di
sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanità,
d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della
Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della
salute nelle attività sportive di cui all'articolo 3.
2.
La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive è determinata sulla base delle rispettive
caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle pratiche
mediche è determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici.
3.
Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore
a sei mesi e le relative variazioni sono apportate con le stesse modalità di
cui al comma 1.
4.
Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
(Commissione
per la vigilanza ed il controllo sul doping
e
per la tutela della salute nelle attività sportive)
1.
È istituita presso il
Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul
doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di seguito
denominata «Commissione», che svolge le seguenti attività:
a) predispone
le classi di cui all'articolo 2, comma 1, e procede alla revisione delle stesse,
secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 3;
b)
determina, anche in conformità alle indicazioni del C.I.O. e di altri
organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei
controlli anti-doping ed individua le competizioni e le attività sportive per
le quali il controllo sanitario é effettuato dai laboratori di cui all'articolo
4, comma 1, tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle
attività sportive stesse;
c)
effettua, tramite i laboratori di cui all'articolo 4, anche avvalendosi
di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping e quelli
di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca
sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di
doping nelle attività sportive;
d) individua
le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con le strutture
del Servizio sanitario nazionale;
e) mantiene
i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali,
garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping.
f)
può
promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività
sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le scuole
statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le
amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le
federazioni sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di promozione
sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attività dei medici
specialisti di medicina dello sport.
2.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità di
concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di
organizzazione e di funzionamento della Commissione.
3.
La Commissione è composta da:
a)
due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali con
funzioni di presidente;
b)
due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;
c)
Due rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle
province autonome;
d)
un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;
e) due
rappresentanti del CONI;
f)
un rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori;
g)
un rappresentante degli atleti;
h) un
tossicologo forense;
i) due
medici specialisti di medicina dello sport;
l)
un pediatra;
m)
un patologo clinico;
n) un
biochimico clinico;
o) un
farmacologo clinico;
p) un
rappresentante degli enti di promozione sportiva.
q) un
esperto in legislazione farmaceutica.
4.
I componenti della Commissione di cui alle lettere f),
g) e p) del comma 3 sono indicati dal Ministro per i beni e le attività
culturali; i componenti di cui alle lettere h) e n) del comma 3 sono indicati
dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici; i componenti di cui alle
lettere i), l) ed m) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli
ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; i componenti di cui alle
lettere o) e q) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli
ordini dei farmacisti.
5. I
componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, e restano in
carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile.
6. Il
compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per l'attività della
Commissione sono determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il
limite massimo di lire 2 miliardi annue.
(Laboratori
per il controllo sanitario sull'attività sportiva)
1. Il
controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive individuate
dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), é svolto da
uno o più laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale
riconosciuto in base alle disposizioni dell'ordinamento internazionale vigente,
sulla base di una convenzione stipulata con la Commissione. Gli oneri derivanti
dalla convenzione non possono superare la misura massima di lire un miliardo
annue. Le prestazioni rese dai laboratori accreditati non possono essere poste a
carico del Servizio sanitario nazionale né del bilancio dello Stato. I
laboratori di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza
dell'Istituto superiore di sanità, secondo modalità definite con decreto del
Ministro della sanità, sentito il direttore dell'Istituto, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.
I laboratori di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti;
a) effettuano
i controlli anti-doping secondo le disposizioni adottate dalla Commissione ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);
b) eseguono
programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche
utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;
c) collaborano
con la Commissione ai fini della definizione dei requisiti di cui al comma 3 del
presente articolo.
3.
I controlli sulle competizioni e sulle attività sportive diverse da
quelle individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), sono svolti da
laboratori i cui requisiti organizzativi e di funzionamento sono stabiliti con
decreto del Ministro della sanità, sentita la Commissione, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dalla data della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, e comunque a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano le attività del CONI in materia di controllo sul laboratorio di analisi operante presso il Comitato medesimo.
Art.
5
(Competenze
delle regioni)
1. Le
regioni, nell'ambito dei piani sanitari regionali, programmano le attività di
prevenzione e di tutela della salute
nelle attività sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei
dipartimenti di prevenzione, e coordinano le attività dei laboratori di cui
all'articolo 4, comma 3.
(Integrazione
dei regolamenti degli enti sportivi)
1.
Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni
sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati sono tenuti ad
adeguare i loro regolamenti alle disposizioni
della presente legge, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure
disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di
sottoporsi ai controlli.
2.
Le federazioni sportive nazionali, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta loro
dalla legge, possono stabilire sanzioni disciplinari per la somministrazione o
l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive
e per l'adozione o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da
condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o
biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli
atleti, anche nel caso in cui questi non siano ripartiti nelle classi di cui
all'articolo 2, comma 1, a condizione che tali farmaci, sostanze o pratiche
siano considerati dopanti nell'ambito dell'ordinamento internazionale vigente.
3.
Gli enti di cui al comma i sono altresì tenuti a predisporre tutti gli atti
necessari per il rispetto delle norme di tutela della salute di cui alla
presente legge.
4.
Gli atleti aderiscono ai regolamenti di cui al comma i e dichiarano la propria
conoscenza ed accettazione delle norme in essi contenute.
5.
Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione
dell'attività sportiva curano altresì l'aggiornamento e l'informazione dei
dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle
problematiche concernenti il doping. Le attività di cui al presente comma sono
svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
(Farmaci
contenenti sostanze dopanti)
1.
I produttori, gli importatori e i distributori di farmaci appartenenti alle
classi farmacologiche vietate dal C.I.O. e di quelli compresi nelle classi di
cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero
della sanità i dati relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e
vendute alle farmacie, agli ospedali o alle altre strutture autorizzate di ogni
singola specialità farmaceutica.
2.
Le confezioni di farmaci di cui al comma i devono recare un apposito
contrassegno il cui contenuto è stabilito dalla Commissione, sull'involucro e
sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti informazioni descritte
nell'apposito paragrafo «Precauzioni per coloro che praticano attività
sportiva».
3.
Il Ministero della sanità controlla l'osservanza delle disposizioni di cui al
comma 2 nelle confezioni dei farmaci all'atto della presentazione della domanda
di registrazione nazionale, ovvero all'atto della richiesta di variazione o in
sede di revisione quinquennale.
4.
Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che contengono
principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate
indicate dal C.I.O. e a quelle di cui all'articolo 2, comma 1, sono
prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile. Il
farmacista è tenuto a conservare l'originale della ricetta per sei mesi.
Art.
8
(Relazione
al Parlamento)
1.
Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento una
relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nonché sull'attività
svolta dalla Commissione.
(Disposizioni
penali)
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è
punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5
milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o
favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive, compresi nelle classi previste all'articolo 2, comma
1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a
modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di
alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a
modificare i risultati dei controlli sull'uso ditali farmaci o sostanze.
2.
La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle
classi previste all'articolo 2, comma 1, non giustificate da condizioni
patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche
dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti
ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali
pratiche.
3.
La pena di cui ai commi i e 2 è aumentata:
a) se
dal fatto deriva un danno per la salute;
b) se
il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
c)
se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI
ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di
un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.
4.
Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla
condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.
5.
Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue
l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni
sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti
dal CONI.
6.
Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci,
delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere
il reato.
7.
Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o
biologicamente attive compresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1,
attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie
ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che
detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è
punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a
lire 150 milioni.
Art.
10
(Copertura
finanziaria)
1.
Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, valutati in lire 2
miliardi annue, e
dell'articolo 4, valutati in lire
un miliardo annue, a decorrere dall'anno 2000, sono posti a carico del CONI.
L'importo corrispondente ai predetti oneri è versato dal CONI all'entrata del
bilancio dello Stato entro il 31 marzo di ciascun anno e, in sede di prima
applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2.
L'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma
1 è riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero della sanità.
3. Il Ministro del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.